Regolamento
 

 

Avvertenza

Le ricerche devono essere effettuate personalmente presso i locali dell'Istituto.
Il personale non è autorizzato a svolgere ricerche conto terzi e l'Istituto non si impegna a dare seguito a richieste di ricerca pervenute via telefono, posta o email.

 

 

1 - L'archivio mira all'acquisizione, alla conservazione ed alla catalogazione delle fonti per la storia della Resistenza con particolare riguardo alla Provincia di Cuneo, in conformità dello Statuto.

2 - Le acquisizioni, in originale e in copia, avvengono per deposito, donazione, vendita, eredità o legato.

3 - Tutte le acquisizioni devono essere annotate in un apposito registro generale con i criteri determinati dal Comitato Tecnico Consultivo, e catalogate con l'annotazione delle eventuali limitazioni di consultabilità di cui agli articoli 2 e 4.

4 - Il materiale dell'Archivio è liberamente consultabile ad eccezione di quello oggetto della limitazione di cui all'art. 2 e, in ogni caso, di quello da considerarsi di carattere riservato per delibera del Comitato Tecnico Consultivo, il quale però può autorizzare la consultazione anche di questo materiale riservato.

5 - Chi chiede di consultare l'archivio deve, nel caso non sia già conosciuto dall'Istituto, fornire una lettera di presentazione. Per gli studenti è sufficiente la presentazione da parte del docente che abbia assegnato la tesi o l'esercitazione.
Per l'ammissione alla consultazione deve essere compilata la domanda sull'apposito modulo da riempire in ogni sua parte ed in modo che risulti chiaramente oltre al nome, al cognome ed alla residenza del richiedente, lo scopo della richiesta. La consultazione è autorizzata dal Direttore dell'Istituto e dalla o dalle persone da esso delegate. Può essere consultato solo il materiale attinente alla materia per la quale si è ottenuta l'autorizzazione.

6 - L'Archivio è consultabile soltanto attraverso microfilm. Sono tassativamente esclusi dalla consultazione diretta gli originali o, in mancanza degli originali, le copie degli originali. I microfilm consultati, tolti dalla loro sede, devono essere lasciati nell'apposito cassetto.

7 - L'Archivio è aperto alla consultazione nei giorni e nelle ore stabiliti dal Comitato Tecnico Consultivo.
Si può prendere visione del materiale dell'Archivio unicamente nei locali ed alla presenza di personale dell'Istituto.

8 - A richiesta del Comitato Tecnico Consultivo o l'organo da esso delegato può autorizzare la riproduzione integrale o parziale del materiale di archivio. La riproduzione fotografica è effettuata nei locali dell'Istituto ad opera degli impiegati ad essa addetti. L'ammontare della relativa spesa, i cui criteri vengono stabiliti annualmente dal Comitato Tecnico Consultivo, viene versato alla Segreteria al momento della richiesta. Ogni altro tipo di riproduzione meccanica può essere fatta in Istituto da persona estranea previa autorizzazione dl Direttore e alla presenza di personale dell'Istituto.

9 - Il materiale non consultabile, perché riservato, non è riproducibile, né pubblicabile, se non con gli stessi consensi necessari per la consultazione, da richiedersi e concedersi appositamente anche per la riproduzione e la pubblicazione.
L'autorizzazione alla pubblicazione da parte dei depositanti, donanti, venditori, testatori e da parte del Comitato Tecnico Consultivo o dell'organo da esso delegato non esonera il richiedente dal richiamare il consenso degli eventuali altri titolari di diritti alla riservatezza e di diritti d'autore.

10 - In tutti i casi di pubblicazione totale o parziale di materiale dell'archivio dell'Istituto deve essere sempre citato il fondo archivistico da cui esso è stato tratto e menzionato che questo si trova presso l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Cuneo e Provincia.

11 - La biblioteca mira all'acquisto, alla conservazione ed alla catalogazione degli studi e delle opere a stampa concernenti la storia della Resistenza con particolare riguardo alla Provincia di Cuneo.

12 - La consultazione delle pubblicazioni è libera. Gli studiosi sono pregati di lasciare sul tavolo i libri consultati tolti dagli scaffali.
I libri possono essere oggetto di prestito. Per il prestito si fa riferimento al regolamento giacente presso l'Istituto.

13 - La biblioteca può richiedere, su apposita domanda, libri al altri Istituti affini.
Sono a carico del richiedente le relative spese postali.

14 - Per quanto non disposto dal presente regolamento valgono le norme contenute nel D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 e nel R.D. 2 ottobre 1911 n. 1163, nonché le norme generali emanate per le Biblioteche pubbliche.

15 - Non può essere concessa consultazione o prestito a chi, non essendo personalmente conosciuto dal direttore, non sia munito di idonea malleveria.

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