Convenzione per la trasformazione del consorzio per l'Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e Provincia


P R E M E S S O

che l'art. 60 della Legge 08.06.1990, n. 142, stabilisce l'obbligo per gli Enti Locali di provvedere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative esistenti fra comuni e/o Province sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli artt. 24 e seguenti della Legge stessa;
che la trasformazione dei Consorzi preesistenti, nella nuova forma prevista dall'art. 25 della Legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri di ciascun Ente, unitamente all'approvazione dello Statuto Consortile;
che gli Enti Consorziati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, e pertanto tutti gli attuali soggetti facenti parte del Consorzio hanno espresso la volontà di procedere alla sua trasformazione secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata Legge;
che pertanto la volontà comune di conservare il Consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della Legge 142/90, implica la stipula della convenzione che sostanzi l'accordo associativo, e l'approvazione di un nuovo statuto che tenga conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra gli enti associati;


 

 

T U T T O  C I Ò  P R E M E S S O


tra i sopra citati enti locali si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1 - DENOMINAZIONE
I soggetti stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la denominazione Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e provincia.

ART. 2 - COMPITI E FINALITA'
I compiti e le finalità sono quelli stabiliti dall'art. 2 dello Statuto.

ART. 3 - DURATA
Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio in anni 99 a partire dalla data di sottoscrizione della presente.

ART. 4 - RECESSO
Prima della scadenza convenzionale del Consorzio, ciascun Ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso. Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e le modalità prescritte dall'art. 25, comma secondo, della Legge 142/90, contenente le opportune modifiche da apportare alla convenzione.
L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI
Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti Locali al Consorzio dopo la sua trasformazione.
L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti Locali, è approvata dall'Assemblea Consortile; essa presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 25, comma 2^ della Legge 142/90.

ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNUALI
Ciascun Ente associato partecipa al Consorzio secondo i criteri di seguito indicati.

Fino a 1000 abitanti € 56,82
da 1001 a 2000 abitanti €  52,82 + €  0,03/abitante
da 2001 a 5000 abitanti €  113,63 + €  0,03/abitante
da 5001 a 10.000 abitanti €  227,25 + €  0,03/abitante
da 10.001 a 35.000 abitanti €  568,11 + €  0,03/abitante

Comunità Montane: quota fissa di € 170,44
Comune di Cuneo: quota fissa di €  2.840,51
Amministrazione Provinciale di Cuneo: quota fissa di €  14.202,57

Soci sostenitori sono quelli che versano almeno €  568,11.

Rimane esplicitamente inteso che la quota minima di adesione è di €  56,82.
Eventuali ulteriori versamenti da parte degli enti sono da considerarsi contributi integrativi che non danno luogo a modifiche di carature.

ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Le eventuali deleghe, formalmente rilasciate dai rappresentanti degli Enti Consorziati, dovranno essere esibite all'apertura di ciascuna seduta.

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI
Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, a cura del Segretario, trasmette agli Enti associati, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 08.06.1990, n. 142, copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea.

ART. 9 - ONERI FINANZIARI
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura dall'art. 32 della legge 26.4.1983, n. 131.

ART. 10- PARTECIPAZIONE POPOLARE - DIRITTO DI ACCESSO
Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt.6 e 7 della legge 142/90 e nella legge 241/90, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 11 - ARBITRATO
Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere fra gli Enti associati, ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente Convenzione, devono essere risolti da un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da un membro nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cuneo su istanza della parte più diligente.
Il collegio arbitrale viene presieduto dal componente scelto d'intesa tra le parti o dal componente nominato dal Presidente del Tribunale.

ART. 12 - SUCCESSIONE
Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso all'Ente preesistente succede il nuovo Consorzio.
Il patrimonio esistente alla data della trasformazione viene trasferito per intero al nuovo ente.
Il personale attualmente alle dipendenze del Consorzio transita nei ruoli del costituendo Consorzio.

ART. 13 - PATRIMONIO ARCHIVISTICO LIBRARIO
Il patrimonio archivistico e librario dell'Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e provincia non potrà in nessun modo essere smembrato. Nell'ipotesi di scioglimento del Consorzio, dovrà essere destinato all'Ente individuato dal Comitato Tecnico Consultivo come il più vicino alle finalità statutarie originarie.

ART. 14 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO
La trasformazione del Consorzio si considera perfezionata solo nel momento in cui tutti i soggetti partecipanti, tramite il proprio legale rappresentante, avranno sottoscritto la presente convenzione dopo aver approvato il relativo Statuto.

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