T U T T O C I Ò P R E M E S S O
tra i sopra citati enti locali si conviene e si stipula quanto appresso:
ART. 1 - DENOMINAZIONE
I soggetti stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la
denominazione Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e provincia.
ART. 2 - COMPITI E FINALITA'
I compiti e le finalità sono quelli stabiliti dall'art. 2 dello
Statuto.
ART. 3 - DURATA
Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio in
anni 99 a partire dalla data di sottoscrizione della presente.
ART. 4 - RECESSO
Prima della scadenza convenzionale del Consorzio, ciascun Ente ha
facoltà di presentare richiesta di recesso. Il recesso, con decorrenza
dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento
di approvazione adottato con le forme e le modalità prescritte
dall'art. 25, comma secondo, della Legge 142/90, contenente le opportune
modifiche da apportare alla convenzione.
L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto
all'anno in corso oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.
ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI
Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che
legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione
di altri Enti Locali al Consorzio dopo la sua trasformazione.
L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti
Locali, è approvata dall'Assemblea Consortile; essa presuppone la
necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello
Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme
e modalità prescritte dall'art. 25, comma 2^ della Legge 142/90.
ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNUALI
Ciascun Ente associato partecipa al Consorzio secondo i criteri di
seguito indicati.
Fino a 1000 abitanti € 56,82
da 1001 a 2000 abitanti € 52,82 + € 0,03/abitante
da 2001 a 5000 abitanti € 113,63 + € 0,03/abitante
da 5001 a 10.000 abitanti € 227,25 + € 0,03/abitante
da 10.001 a 35.000 abitanti € 568,11 + € 0,03/abitante
Comunità Montane: quota fissa di € 170,44
Comune di Cuneo: quota fissa di € 2.840,51
Amministrazione Provinciale di Cuneo: quota fissa di € 14.202,57
Soci sostenitori sono quelli che versano almeno € 568,11.
Rimane esplicitamente inteso che la quota minima di adesione è di €
56,82.
Eventuali ulteriori versamenti da parte degli enti sono da considerarsi
contributi integrativi che non danno luogo a modifiche di carature.
ART. 7 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Le eventuali deleghe, formalmente rilasciate dai rappresentanti degli
Enti Consorziati, dovranno essere esibite all'apertura di ciascuna
seduta.
ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI
Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria
attività, a cura del Segretario, trasmette agli Enti associati, ai
sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 08.06.1990, n. 142, copia di
tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea.
ART. 9 - ONERI FINANZIARI
Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi per la
riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al
Consorzio, della procedura dall'art. 32 della legge 26.4.1983, n. 131.
ART. 10- PARTECIPAZIONE POPOLARE - DIRITTO DI ACCESSO
Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt.6 e 7 della
legge 142/90 e nella legge 241/90, concernenti la partecipazione ed il
diritto di accesso.
ART. 11 - ARBITRATO
Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere fra
gli Enti associati, ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine
all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in
tema di interpretazione della presente Convenzione, devono essere
risolti da un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da
ciascuno degli Enti e da un membro nominato d'intesa tra le parti o, in
difetto, dal Presidente del Tribunale di Cuneo su istanza della parte
più diligente.
Il collegio arbitrale viene presieduto dal componente scelto d'intesa
tra le parti o dal componente nominato dal Presidente del Tribunale.
ART. 12 - SUCCESSIONE
Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei
procedimenti in corso all'Ente preesistente succede il nuovo Consorzio.
Il patrimonio esistente alla data della trasformazione viene trasferito
per intero al nuovo ente.
Il personale attualmente alle dipendenze del Consorzio transita nei
ruoli del costituendo Consorzio.
ART. 13 - PATRIMONIO ARCHIVISTICO LIBRARIO
Il patrimonio archivistico e librario dell'Istituto Storico della
Resistenza in Cuneo e provincia non potrà in nessun modo essere
smembrato. Nell'ipotesi di scioglimento del Consorzio, dovrà essere
destinato all'Ente individuato dal Comitato Tecnico Consultivo come il
più vicino alle finalità statutarie originarie.
ART. 14 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO
La trasformazione del Consorzio si considera perfezionata solo nel
momento in cui tutti i soggetti partecipanti, tramite il proprio legale
rappresentante, avranno sottoscritto la presente convenzione dopo aver
approvato il relativo Statuto.
Torna
a inizio pagina