Statuto

 

art. 1 - Denominazione e configurazione giuridica
 

1. L'Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e Provincia assume a far data dall'approvazione del presente Statuto , il nome di ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO.
 

2. L'Istituto è un Consorzio istituito ai sensi degli artt. 31 e 2, secondo comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 tra la Provincia di Cuneo, i Comuni e le Comunità Montane e gli enti pubblici che vi aderiscono condividendo le finalità istituzionali del Consorzio, contribuiscano al suo funzionamento, ne approvino lo Statuto.
 

3. L'Istituto aderisce all' Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, associazione costituita ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e già riconosciuta dalla Legge del 16 gennaio 1967, n. 3, con sede a Milano.

 

art. 2 - Finalità

1. L'Istituto, che ispira la propria attività ai valori ed agli ideali di democrazia, partecipazione civile e politica, libertà e pluralismo culturale espressi dalla lotta di liberazione e contenuti nella Costituzione repubblicana, ha i seguenti compiti e finalità:

  1. raccogliere, ordinare e mettere a disposizione degli studiosi, anche in collaborazione con l'Amministrazione archivistica dello Stato e con la Regione Piemonte, le fonti per lo studio della storia e della società contemporanee in provincia di Cuneo nel più ampio contesto di quella regionale, nazionale e internazionale;

  2. promuovere la conoscenza e lo studio della storia e della società contemporanee attraverso l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica, in collaborazione con le altre istituzioni culturali, la scuola, l'università;

  3. assicurare la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei: pubblicazioni - anche periodiche -, convegni, seminari, mostre, corsi di aggiornamento, ed altre forme di comunicazione anche informatiche;

  4.  fornire a studiosi, insegnanti, studenti servizi di informazione, di consultazione e di prestito del materiale conservato nell'Istituto, nel rispetto di regole stabilite da specifici regolamenti (di biblioteca e di archivio);

  5. svolgere attività di consulenza ed assistenza agli enti aderenti al Consorzio che intendano organizzare manifestazioni culturali, di approfondimento e di divulgazione legate alle problematiche di cui istituzionalmente si occupa;

  6. collaborare con il sistema scolastico e formativo (ivi compresi i corsi universitari decentrati in Provincia) e le singole scuole a definire, nell'ambito della loro riconosciuta autonomia, programmi e percorsi didattici sulla storia e la società contemporanee, anche attraverso la promozione o la partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento degli insegnanti;

  7. pubblicare con periodicità la rivista, attualmente denominata "Il presente e la storia".

art. 3 - Adesione

1. Sono membri di diritto del Consorzio tutti gli enti (Provincia di Cuneo, Comunità Montane e Comuni della Provincia di Cuneo) aderenti alla data di approvazione del presente Statuto.

2. Hanno inoltre diritto ad essere riconosciuti come membri tutti i Comuni e le Comunità Montane della Provincia di Cuneo che dichiarino di accettare le finalità statutarie e di impegnarsi a corrispondere il contributo annuale alle spese; la deliberazione di ammissione da parte dell' Assemblea ha mera natura ricognitoria.

3. Possono essere membri del Consorzio, subordinatamente ad accettazione da parte dell'Assemblea, Enti locali appartenenti ad altre Province.

4. Possono essere membri del Consorzio altri enti pubblici, quando a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti, e, particolarmente, istituti scolastici pubblici, quando i principi di autonomia gestionale glielo consentano; l' Assemblea decide circa l'accettazione, determina con equità il contributo annuale alle spese, evidenzia il rappresentante legale, secondo i rispettivi ordinamenti.

5. Possono essere associati al Consorzio, subordinatamente all'accettazione da parte dell' Assemblea, Istituti ed Organismi non aventi natura pubblica; il loro rappresentante non può essere componente di alcun organo consortile, ma siede in Assemblea senza poteri deliberanti.


art. 4 - Sede e durata

1. Il consorzio ha sede legale in Cuneo presso il palazzo della Provincia di Cuneo

2. Il consorzio ha durata di novantanove anni, decorrenti dalla data dell'intervenuta sottoscrizione della convenzione costitutiva.

art. 5 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del consorzio:

  • l'Assemblea del Consorzio

  • il Consiglio di Amministrazione

  • il Presidente

  • il Direttore

2. Sono organi consultivi del consorzio:

  • il Comitato scientifico

  • il Comitato dei garanti

3. Il Consorzio si avvale dell'opera di un Segretario.

art. 6 - Assemblea del Consorzio

1. L' Assemblea del Consorzio è composta dai Sindaci, dal Presidente della Provincia, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai rappresentanti legali di Enti non locali. I membri dell' Assemblea possono delegare la loro funzione, per singole riunioni o illimitatamente fino a revoca, ad un amministratore idoneo a norma di legge, di statuto o d'ordinamento interno.

2. Ad ogni ente consorziato viene attribuita una quota di partecipazione (o caratura), pari alla percentuale rappresentata dalla sua quota annua di adesione, rispetto alla somma delle quote assicurate dalla totalità dei consorziati; l'Assemblea rettifica le carature ad ogni modifica del numero degli aderenti o delle quote di adesione. L' argomento trova specifica regolamentazione nell'ambito della Convenzione.

3. L' Assemblea è convocata dal Presidente dell' Assemblea, su propria iniziativa o su richiesta del Consiglio d' Amministrazione o su richiesta di un terzo dei membri dell'Assemblea, mediante avvisi scritti che riportino luogo e data della riunione, di prima e di seconda convocazione, e l'oggetto degli argomenti oggetto di deliberazione.

4. La convocazione avviene a mezzo di servizio postale - raccomandata con ricevuta di ritorno - o con notifica da parte di Messo Comunale o a mezzo telefax , in modo che la ricezione avvenga con un anticipo di tre giorni, che si riducono ad uno nel caso motivato di decisioni da assumersi d' urgenza; non rientra nel conteggio il giorno di ricezione della convocazione, mentre vi rientra per intero il giorno della riunione.

5. L'Assemblea può essere convocata in luogo o località diversa dalla sede legale, purché la circostanza sia evidenziata sull'avviso di convocazione.

6. Le riunioni sono valide in prima convocazione se, entro un'ora, risultano presenti almeno metà dei membri e delle quote di partecipazione; sono valide in seconda convocazione se, entro un'ora, risultano presenti rappresentanti di Enti la cui somma delle quote di partecipazione non sia inferiore ad un terzo del totale. La seconda convocazione non può essere indetta prima di due ore e oltre quindici giorni rispetto alla prima.

7. Le proposte all'ordine del giorno sono approvate se hanno votato a favore rappresentanti di Enti che raggiungono la maggioranza delle quote di partecipazione rispetto al totale delle quote dei votanti.

8. Viene richiesta una maggioranza di due terzi delle quote di partecipazione di tutti i consorziati, allorché si debba decidere sui seguenti argomenti:

  • scioglimento del Consorzio;

  •  modifica o proposta di modifica dello Statuto;

  • revoca del Consiglio d' Amministrazione;

  • revoca del Presidente

9. I rappresentanti degli Istituti ed Organismi non aventi natura pubblica ed associati al Consorzio, pur non facendo parte dell' Assemblea, ricevono l'avviso di convocazione, siedono con i membri dell' Assemblea e possono prendere la parola.

10. Gli Enti consorziati ricevono copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea anche per via telematica.


art. 7 - Il Presidente dell' Assemblea

1. Il Presidente della Provincia di Cuneo è il Presidente dell' Assemblea; può essere supplito da suo delegato in caso di assenza o impedimento;

2. Il Presidente dell' Assemblea la convoca e ne guida l'attività nel corso delle riunioni.

3. Il Presidente dell' Assemblea funge da tramite con il Consiglio d' Amministrazione ed il Comitato dei garanti per la formulazione del nominativo del candidato a Presidente del Consiglio d' Amministrazione,

art. 8 - Competenze dell' Assemblea del Consorzio

1. L' Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio.

2. L' Assemblea ha competenza a deliberare in merito ai seguenti argomenti:

  1. nomina del Consiglio d' Amministrazione nella persona di nove membri;

  2.  nomina del Presidente, nel corso della successiva riunione, tra i membri del Consiglio d'Amministrazione e su loro proposta;

  3. revoca del Presidente e dei membri del Consiglio d' Amministrazione;

  4. proposta agli Enti consorziati di modifiche dello Statuto e della Convenzione;

  5. modifiche allo Statuto su argomenti di natura strettamente organizzativa e comunque estranei alla composizione, alle modalità di nomina ed alle competenze degli organi del Consorzio;

  6. scioglimento anticipato del Consorzio;

  7. approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale e della contestuale relazione circa l'attività del Consiglio d' Amministrazione;

  8. approvazione delle variazioni di bilancio o ratifica delle variazioni apportate dal Consiglio d' Amministrazione;

  9. emanazione di regolamenti, ad eccezione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

  10.  misura della quota di partecipazione a carico degli Enti consorziati;

  11.  ammissione o presa d' atto dell'ammissione di nuovi aderenti al Consorzio;

  12. rideterminazione delle carature di ciascun consortista in caso di nuove adesioni o di aumento della quota di partecipazione di uno o più Enti consorziati;

  13. acquisti, alienazioni, permute, accettazione di donazioni di beni immobili e costituzione di diritti reali sui medesimi;

  14. definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza del Presidente del Consiglio d' Amministrazione, in occasione di ogni suo rinnovo;

  15. materie indicate, per quanto rapportabili al Consorzio, all'art. 42 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i componenti dell' Assemblea possono formulare istanze o avanzare proposte, alle quali può far seguito discussione, con l'esclusione di ogni provvedimento deliberativo.

art. 9 - Consiglio d' Amministrazione

1. Il Consiglio d' Amministrazione è composto dal Presidente e da otto consiglieri, nominati dall' Assemblea, tra persone esterne , con competenza in campo culturale o professionale o amministrativo.

2. Il Consiglio d' Amministrazione dura in carica cinque anni; trascorso tale periodo, cura l'ordinaria amministrazione fino al subentro dei nuovi componenti; i consiglieri sono rieleggibili.

3. Le dimissioni del Presidente o di un membro del Consiglio d' Amministrazione hanno vigore dal momento della loro acquisizione, in forma scritta, al protocollo del Consorzio.

4. Nel caso di decadenza o dimissioni o revoca di un Consigliere d'Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione per il periodo di carica residuo, su proposta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nel corso della prima riunione utile.

5. Nel caso di decadenza o dimissioni o revoca del Presidente, l' Assemblea provvede alla sua sostituzione per il periodo di carica residuo, su proposta formulata dal Consiglio d' Amministrazione, nel corso della prima riunione utile.

6. Il Consigliere d' Amministrazione più anziano d'età svolge le funzioni di Presidente in caso di vacanza di tale organo.


art. 10 - Competenze del Consiglio d' Amministrazione

1. Il Consiglio d' Amministrazione opera collegialmente, su convocazione del Presidente, con la presenza di almeno cinque componenti, assumendo deliberazioni a maggioranza dei votanti.

2. Ha competenza su tutte quelle materie che non rientrano nelle attribuzioni dell' Assemblea, del Presidente, del Direttore o del Segretario Amministrativo e, comunque, sui seguenti argomenti:

  • proposta all' Assemblea, acquisito il parere del Comitato dei Garanti, del Presidente;

  • predisposizione dello schema del bilancio preventivo, del rendiconto e del relativo programma o consuntivo di attività da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea;

  • variazioni al bilancio preventivo, in caso di urgenza, e salva ratifica dell' Assemblea entro sessanta giorni e, comunque, entro l'esercizio finanziario di competenza;

  • prelievo dal fondo di riserva;

  • promozione delle ricerche, della raccolta, della conservazione e della classificazione dell documentazione archivistica, giornalistica e libraria;

  • assunzione di iniziative per lo studio e le pubblicazioni a scopo storico o divulgativo, disciplinandone l'attuazione;

  • promozione ed attuazione di manifestazioni, esposizioni, convegni, e qualunque altra attività utile al fine del raggiungimento dei fini statutari;

  • conferimento di incarichi per svolgimento di compiti di natura scientifica e culturale, che non richiedano una gara ad evidenza pubblica;

  • approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

  • determinazione della dotazione organica di personale;

  • assunzione di personale mediante indizione di pubblico concorso o con contratto a termine o per mobilità o comando;

  • costituzione in giudizio e nomina del patrocinatore legale, transazioni o rinuncia all'azione legale

  • determinazione di prezzi o tariffe o oneri a carico di utenti o di terzi;

  • concessione di contributi, provvidenze o benefici, nel rispetto delle normativa interna vigente;

  • approvazione di progetti di lavori che eccedano l'ordinaria manutenzione e le attribuzioni del Segretario amministrativo;

  • attribuzione di fondi e di indirizzi al Segretario amministrativo per l'ordinaria gestione del Consorzio;

  • poteri surrogatori in caso di inerzia o ritardo del Direttore o del Segretario amministrativo, allorché ne derivi un danno per il Consorzio e secondo una procedura da codificarsi nel regolamento di organizzazione;

  • nomina o revoca, su proposta del Presidente, del Direttore e del Segretario amministrativo, quando non abbiano un rapporto di dipendenza;

  • nomina, su proposta del Presidente, dei componenti del Comitato Scientifico;

  • nomina di rappresentanti del Consorzio presso Enti, Istituzioni ed organizzazioni esterne;

  • assunzione di impegni di spesa, acquisiti i pareri tecnici e contabili, contestualmente alle deliberazioni a contenuto economico.

3. I singoli consiglieri possono ricevere dal Presidente l'incarico di specifiche competenze da curare secondo le linee dei deliberati del Consiglio d' Amministrazione.

art. 11 - Presidente del Consiglio d' Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio d' Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio.

2. Il Presidente è nominato dall' Assemblea tra i membri del Consiglio d' Amministrazione, su proposta di quest'ultimo, conseguendo la maggioranza delle quote di partecipazione rispetto al totale delle quote di tutti i consortisti.

art. 12 - Competenze del Presidente del Consiglio d' Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio d' Amministrazione coordina l'attività dei Consiglieri d'Amministrazione, sovrintende e vigila sul funzionamento dei servizi resi dal Consorzio ed sull'attuazione delle decisioni degli organi collegiali.

2. Gli appartengono, inoltre, le seguenti specifiche competenze:

  • può proporre al Consiglio d' Amministrazione la convocazione dell' Assemblea;

  • convoca e presiede il Consiglio d' Amministrazione ed il Comitato Scientifico;

  • nomina il Vicepresidente tra i membri del Consiglio d' Amministrazione; che cessa dalle proprie funzioni con la decadenza, revoca o dimissioni del Presidente;

  • propone all' Assemblea i nominativi per la sostituzione di membri del Consiglio d' Amministrazione decaduti, revocati o dimissionari;

  • propone al Consiglio d' Amministrazione i componenti del Comitato Scientifico;

  • propone al Consiglio d' Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore e del Segretario amministrativo, qualora non abbiano un rapporto di dipendenza con il Consorzio;

  • definisce l'orario di servizio, articolato in orario di lavoro e di apertura all'utenza.

art. 13 - Vicepresidente del Consiglio d' Amministrazione

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione con provvedimento assunto all'inizio del proprio mandato, prescegliendolo tra i membri del Consiglio d' Amministrazione.

2. Il Vicepresidente supplisce il Presidente del Consiglio d' Amministrazione in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

3. Il Vicepresidente esercita continuativamente il suo ruolo fino a decadenza, revoca o dimissioni del Presidente.

art. 14 - Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto è nominato ogni triennio dall' Assemblea, secondo le modalità e per le competenze previste al Tit. VII del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è rieleggibile.


art. 15 - Direttore

1. Il Direttore, responsabile dell'area culturale, cura le attività scientifiche e documentarie, condotte nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dall' Assemblea e dal Consiglio d' Amministrazione ed in particolare:

  1. cura la realizzazione dei programmi predisposti dal Consiglio d' Amministrazione, avendo la responsabilità funzionale del personale;

  2. esercita le funzioni di capo del personale;

  3. coordina i collaboratori interni ed esterni;

  4. coordina l'attività del Comitato Scientifico;

  5. assiste alle sedute degli organi collegiali, con funzioni propositive e rilasciando il parere tecnico su tutti gli argomenti di sua competenza;

  6. rappresenta il Consorzio nelle istanze scientifiche;

  7. presiede le commissioni di concorso per l'assunzione di personale;

  8. promuove procedimenti disciplinari nei riguardi dei dipendenti e irroga sanzioni fino all'ammonizione scritta;

  9. sostituisce nelle funzioni amministrative il Segretario, in caso di sua assenza o impedimento.

2. Qualora non sia un dipendente a tempo indeterminato, viene nominato dal Consiglio d' Amministrazione, su proposta del Presidente, con rapporto da definirsi a norma di legge e per un compenso predefinito; con la stessa procedura, può essere motivatamente revocato dall'incarico.

art. 16 - Segretario amministrativo

1. Il Segretario, responsabile dell'area amministrativa, sovrintende a tutte le funzioni amministrative e contabili, nel rispetto degli indirizzi dell' Assemblea e delle direttive e risorse attribuitegli dal Consiglio d' Amministrazione ed in particolare:

  1. assume provvedimenti amministrativi e contabili, di gestione ordinaria, in attuazione degli indirizzi e delle risorse fornitegli da parte del Consiglio d' Amministrazione, o in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamenti o di contratti;

  2. sottoscrive scritture private e stipula contratti in nome e per conto del Consorzio;

  3. sottoscrive atti di impegno di spesa, di liquidazione, mandati e reversali;

  4. presiede le commissioni di gara;

  5. rilascia pareri tecnici e contabili sulle deliberazioni degli Organi collegiali;

  6. assiste alle sedute degli Organi collegiali in qualità di verbalizzante;

  7. fornisce consulenza legale.

2. Qualora non sia un dipendente a tempo indeterminato, viene nominato dal Consiglio d' Amministrazione su proposta del Presidente, con rapporto da definirsi a norma di legge e per un compenso predefinito; con la stessa procedura, può essere motivatamente revocato dall'incarico.

art. 17 - Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio d' Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone estranee agli organi del Consorzio, che si distinguono per esperienza di studio e di ricerca, per un periodo pari alla durata del Consiglio d' Amministrazione da cui promana.

2. Il Comitato svolge funzioni di consulenza scientifica per tutte le iniziative culturali promosse dal Consorzio ed assume altresì il ruolo di Comitato di redazione della rivista del Consorzio.

3. Il Comitato viene presieduto dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione e coordinato dal Direttore.

art. 18 - Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è composto da due rappresentanti designati da ciascuna delle seguenti organizzazioni: A.N.E.D., A.N.E.I., A.N.P.I., A.N.P.P.I.A., F.I.A.P., F.I.V.L., fondatrici dell' Istituto ;

2. Viene periodicamente informato dal Presidente e dal Direttore dell'attività e delle iniziative del Consorzio e si esprime a tutela del rispetto delle finalità statutarie;

3. Esprime parere obbligatorio sulla persona proposta a rivestire la carica di Presidente del Consiglio d' Amministrazione;

4. I membri del Comitato restano in carica per cinque anni e sono rinnovabili.

art. 19 - Personale dipendente

1. Il Consorzio, che dispone di proprio personale dipendente, si avvale altresì di personale attribuito dalla Provincia di Cuneo o di persone con incarichi a tempo parziale o di consulenze.

art. 20 - Deliberazioni e determine

1. L'Assemblea ed il Consiglio d' Amministrazione assumono decisione a mezzo di deliberazioni, per la cui stesura, pubblicazione, controllo ed esecutività, si fa riferimento integrale alle disposizioni contenute nel Tit. III capo I e Tit. VI capo I del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2. Il Presidente del Consiglio d' Amministrazione assume decisioni a mezzo di decreti;

3. Il Direttore ed il Segretario amministrativo assumono decisioni a mezzo di determine; sono sottoscritte da colui che le emana, diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile e vengono pubblicate per quindici giorni all' Albo del Consorzio per soli fini di conoscibilità esterna.

art. 21 - Disposizioni transitorie

1. Il presente Statuto viene proposto dall' Assemblea ed approvato dai Consigli degli Enti aderenti al Consorzio.

2. Entra in vigore al termine della sua ripubblicazione all' Albo Pretorio del Consorzio per trenta giorni consecutivi, esaurito positivamente l'iter di cui al comma precedente;

3. Il testo del presente Statuto costituisce revisione dello Statuto previgente e non modifica i principi contenuti nella convenzione che regge i rapporti tra i membri del Consorzio.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono eletti i nuovi Organi del Consorzio, ad eccezione dell' Assemblea.

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