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art. 2 - Finalità 1. L'Istituto, che ispira la propria attività ai valori ed agli ideali di democrazia, partecipazione civile e politica, libertà e pluralismo culturale espressi dalla lotta di liberazione e contenuti nella Costituzione repubblicana, ha i seguenti compiti e finalità:
art. 3 - Adesione 1. Sono membri di diritto del Consorzio tutti gli enti (Provincia di Cuneo, Comunità Montane e Comuni della Provincia di Cuneo) aderenti alla data di approvazione del presente Statuto. 2. Hanno inoltre diritto ad essere riconosciuti come membri tutti i Comuni e le Comunità Montane della Provincia di Cuneo che dichiarino di accettare le finalità statutarie e di impegnarsi a corrispondere il contributo annuale alle spese; la deliberazione di ammissione da parte dell' Assemblea ha mera natura ricognitoria. 3. Possono essere membri del Consorzio, subordinatamente ad accettazione da parte dell'Assemblea, Enti locali appartenenti ad altre Province. 4. Possono essere membri del Consorzio altri enti pubblici, quando a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti, e, particolarmente, istituti scolastici pubblici, quando i principi di autonomia gestionale glielo consentano; l' Assemblea decide circa l'accettazione, determina con equità il contributo annuale alle spese, evidenzia il rappresentante legale, secondo i rispettivi ordinamenti. 5. Possono essere associati al Consorzio, subordinatamente all'accettazione da parte dell' Assemblea, Istituti ed Organismi non aventi natura pubblica; il loro rappresentante non può essere componente di alcun organo consortile, ma siede in Assemblea senza poteri deliberanti.
1. Il consorzio ha sede legale in Cuneo presso il palazzo della Provincia di Cuneo
2.
Il consorzio ha durata di novantanove anni, decorrenti dalla data
dell'intervenuta sottoscrizione della convenzione costitutiva. art. 5 - Organi del Consorzio 1. Sono organi del consorzio:
2. Sono organi consultivi del consorzio:
3.
Il Consorzio si avvale dell'opera di un Segretario. art. 6 - Assemblea del Consorzio 1. L' Assemblea del Consorzio è composta dai Sindaci, dal Presidente della Provincia, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai rappresentanti legali di Enti non locali. I membri dell' Assemblea possono delegare la loro funzione, per singole riunioni o illimitatamente fino a revoca, ad un amministratore idoneo a norma di legge, di statuto o d'ordinamento interno. 2. Ad ogni ente consorziato viene attribuita una quota di partecipazione (o caratura), pari alla percentuale rappresentata dalla sua quota annua di adesione, rispetto alla somma delle quote assicurate dalla totalità dei consorziati; l'Assemblea rettifica le carature ad ogni modifica del numero degli aderenti o delle quote di adesione. L' argomento trova specifica regolamentazione nell'ambito della Convenzione. 3. L' Assemblea è convocata dal Presidente dell' Assemblea, su propria iniziativa o su richiesta del Consiglio d' Amministrazione o su richiesta di un terzo dei membri dell'Assemblea, mediante avvisi scritti che riportino luogo e data della riunione, di prima e di seconda convocazione, e l'oggetto degli argomenti oggetto di deliberazione. 4. La convocazione avviene a mezzo di servizio postale - raccomandata con ricevuta di ritorno - o con notifica da parte di Messo Comunale o a mezzo telefax , in modo che la ricezione avvenga con un anticipo di tre giorni, che si riducono ad uno nel caso motivato di decisioni da assumersi d' urgenza; non rientra nel conteggio il giorno di ricezione della convocazione, mentre vi rientra per intero il giorno della riunione. 5. L'Assemblea può essere convocata in luogo o località diversa dalla sede legale, purché la circostanza sia evidenziata sull'avviso di convocazione. 6. Le riunioni sono valide in prima convocazione se, entro un'ora, risultano presenti almeno metà dei membri e delle quote di partecipazione; sono valide in seconda convocazione se, entro un'ora, risultano presenti rappresentanti di Enti la cui somma delle quote di partecipazione non sia inferiore ad un terzo del totale. La seconda convocazione non può essere indetta prima di due ore e oltre quindici giorni rispetto alla prima. 7. Le proposte all'ordine del giorno sono approvate se hanno votato a favore rappresentanti di Enti che raggiungono la maggioranza delle quote di partecipazione rispetto al totale delle quote dei votanti. 8. Viene richiesta una maggioranza di due terzi delle quote di partecipazione di tutti i consorziati, allorché si debba decidere sui seguenti argomenti:
9. I rappresentanti degli Istituti ed Organismi non aventi natura pubblica ed associati al Consorzio, pur non facendo parte dell' Assemblea, ricevono l'avviso di convocazione, siedono con i membri dell' Assemblea e possono prendere la parola. 10. Gli Enti consorziati ricevono copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea anche per via telematica.
1. Il Presidente della Provincia di Cuneo è il Presidente dell' Assemblea; può essere supplito da suo delegato in caso di assenza o impedimento; 2. Il Presidente dell' Assemblea la convoca e ne guida l'attività nel corso delle riunioni.
3.
Il Presidente dell' Assemblea funge da tramite con il Consiglio d'
Amministrazione ed il Comitato dei garanti per la formulazione del
nominativo del candidato a Presidente del Consiglio d' Amministrazione, art. 8 - Competenze dell' Assemblea del Consorzio 1. L' Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio. 2. L' Assemblea ha competenza a deliberare in merito ai seguenti argomenti:
3.
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, i
componenti dell' Assemblea possono formulare istanze o avanzare
proposte, alle quali può far seguito discussione, con l'esclusione di
ogni provvedimento deliberativo. art. 9 - Consiglio d' Amministrazione 1. Il Consiglio d' Amministrazione è composto dal Presidente e da otto consiglieri, nominati dall' Assemblea, tra persone esterne , con competenza in campo culturale o professionale o amministrativo. 2. Il Consiglio d' Amministrazione dura in carica cinque anni; trascorso tale periodo, cura l'ordinaria amministrazione fino al subentro dei nuovi componenti; i consiglieri sono rieleggibili. 3. Le dimissioni del Presidente o di un membro del Consiglio d' Amministrazione hanno vigore dal momento della loro acquisizione, in forma scritta, al protocollo del Consorzio. 4. Nel caso di decadenza o dimissioni o revoca di un Consigliere d'Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione per il periodo di carica residuo, su proposta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nel corso della prima riunione utile. 5. Nel caso di decadenza o dimissioni o revoca del Presidente, l' Assemblea provvede alla sua sostituzione per il periodo di carica residuo, su proposta formulata dal Consiglio d' Amministrazione, nel corso della prima riunione utile. 6. Il Consigliere d' Amministrazione più anziano d'età svolge le funzioni di Presidente in caso di vacanza di tale organo.
1. Il Consiglio d' Amministrazione opera collegialmente, su convocazione del Presidente, con la presenza di almeno cinque componenti, assumendo deliberazioni a maggioranza dei votanti. 2. Ha competenza su tutte quelle materie che non rientrano nelle attribuzioni dell' Assemblea, del Presidente, del Direttore o del Segretario Amministrativo e, comunque, sui seguenti argomenti:
3.
I singoli consiglieri possono ricevere dal Presidente l'incarico di
specifiche competenze da curare secondo le linee dei deliberati del
Consiglio d' Amministrazione. art. 11 - Presidente del Consiglio d' Amministrazione 1. Il Presidente del Consiglio d' Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio.
2.
Il Presidente è nominato dall' Assemblea tra i membri del Consiglio d'
Amministrazione, su proposta di quest'ultimo, conseguendo la maggioranza
delle quote di partecipazione rispetto al totale delle quote di tutti i
consortisti. art. 12 - Competenze del Presidente del Consiglio d' Amministrazione 1. Il Presidente del Consiglio d' Amministrazione coordina l'attività dei Consiglieri d'Amministrazione, sovrintende e vigila sul funzionamento dei servizi resi dal Consorzio ed sull'attuazione delle decisioni degli organi collegiali. 2. Gli appartengono, inoltre, le seguenti specifiche competenze:
art. 13 - Vicepresidente del Consiglio d' Amministrazione 1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione con provvedimento assunto all'inizio del proprio mandato, prescegliendolo tra i membri del Consiglio d' Amministrazione. 2. Il Vicepresidente supplisce il Presidente del Consiglio d' Amministrazione in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
3.
Il Vicepresidente esercita continuativamente il suo ruolo fino a
decadenza, revoca o dimissioni del Presidente. art. 14 - Revisore del Conto 1. Il Revisore del Conto è nominato ogni triennio dall' Assemblea, secondo le modalità e per le competenze previste al Tit. VII del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è rieleggibile.
1. Il Direttore, responsabile dell'area culturale, cura le attività scientifiche e documentarie, condotte nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dall' Assemblea e dal Consiglio d' Amministrazione ed in particolare:
2.
Qualora non sia un dipendente a tempo indeterminato, viene nominato dal
Consiglio d' Amministrazione, su proposta del Presidente, con rapporto
da definirsi a norma di legge e per un compenso predefinito; con la
stessa procedura, può essere motivatamente revocato dall'incarico. art. 16 - Segretario amministrativo 1. Il Segretario, responsabile dell'area amministrativa, sovrintende a tutte le funzioni amministrative e contabili, nel rispetto degli indirizzi dell' Assemblea e delle direttive e risorse attribuitegli dal Consiglio d' Amministrazione ed in particolare:
2.
Qualora non sia un dipendente a tempo indeterminato, viene nominato dal
Consiglio d' Amministrazione su proposta del Presidente, con rapporto da
definirsi a norma di legge e per un compenso predefinito; con la stessa
procedura, può essere motivatamente revocato dall'incarico. art. 17 - Comitato scientifico 1. Il Comitato Scientifico viene nominato dal Consiglio d' Amministrazione, su proposta del Presidente, tra persone estranee agli organi del Consorzio, che si distinguono per esperienza di studio e di ricerca, per un periodo pari alla durata del Consiglio d' Amministrazione da cui promana. 2. Il Comitato svolge funzioni di consulenza scientifica per tutte le iniziative culturali promosse dal Consorzio ed assume altresì il ruolo di Comitato di redazione della rivista del Consorzio.
3.
Il Comitato viene presieduto dal Presidente del Consiglio d'
Amministrazione e coordinato dal Direttore. art. 18 - Comitato dei Garanti 1. Il Comitato dei Garanti è composto da due rappresentanti designati da ciascuna delle seguenti organizzazioni: A.N.E.D., A.N.E.I., A.N.P.I., A.N.P.P.I.A., F.I.A.P., F.I.V.L., fondatrici dell' Istituto ; 2. Viene periodicamente informato dal Presidente e dal Direttore dell'attività e delle iniziative del Consorzio e si esprime a tutela del rispetto delle finalità statutarie; 3. Esprime parere obbligatorio sulla persona proposta a rivestire la carica di Presidente del Consiglio d' Amministrazione;
4.
I membri del Comitato restano in carica per cinque anni e sono
rinnovabili. art. 19 - Personale dipendente
1.
Il Consorzio, che dispone di proprio personale dipendente, si avvale
altresì di personale attribuito dalla Provincia di Cuneo o di persone
con incarichi a tempo parziale o di consulenze. art. 20 - Deliberazioni e determine 1. L'Assemblea ed il Consiglio d' Amministrazione assumono decisione a mezzo di deliberazioni, per la cui stesura, pubblicazione, controllo ed esecutività, si fa riferimento integrale alle disposizioni contenute nel Tit. III capo I e Tit. VI capo I del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 2. Il Presidente del Consiglio d' Amministrazione assume decisioni a mezzo di decreti;
3.
Il Direttore ed il Segretario amministrativo assumono decisioni a mezzo
di determine; sono sottoscritte da colui che le emana, diventano
esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile e vengono
pubblicate per quindici giorni all' Albo del Consorzio per soli fini di
conoscibilità esterna. art. 21 - Disposizioni transitorie 1. Il presente Statuto viene proposto dall' Assemblea ed approvato dai Consigli degli Enti aderenti al Consorzio. 2. Entra in vigore al termine della sua ripubblicazione all' Albo Pretorio del Consorzio per trenta giorni consecutivi, esaurito positivamente l'iter di cui al comma precedente; 3. Il testo del presente Statuto costituisce revisione dello Statuto previgente e non modifica i principi contenuti nella convenzione che regge i rapporti tra i membri del Consorzio.
4.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono
eletti i nuovi Organi del Consorzio, ad eccezione dell' Assemblea.
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